PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica nazionale, regionale e locale, sulla base del più ampio metodo democratico e attraverso la partecipazione libera e continua dei cittadini alla vita pubblica.

Art. 2.
(Natura giuridica).

      1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. All'atto della costituzione del partito politico, i soci fondatori ne depositano il nome, il simbolo, lo statuto e il progetto.

Art. 3.
(Statuto).

      1. Ogni partito politico è tenuto ad approvare il proprio statuto per atto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Lo statuto e le sue eventuali modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche, istituito ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed entro un mese dalla data di approvazione delle modifiche stesse.

 

Pag. 6


      3. Allo statuto del partito politico è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito stesso.

Art. 4.
(Accesso alle forme di finanziamento pubblico).

      1. La pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere anche organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 5.
(Contenuto dello statuto).

      1. In attuazione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve contenere, a pena di invalidità dello stesso, precise indicazioni su:

          a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte dell'assemblea generale degli iscritti;

          b) la composizione e le modalità di convocazione dell'assemblea generale degli iscritti;

          c) le modalità di partecipazione al voto di ciascun iscritto in modo libero ed eguale, nonché l'effettiva segretezza del voto, ove richiesto;

          d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito politico;

 

Pag. 7

          e) i diritti e i doveri degli iscritti, e i relativi organi di garanzia;

          f) i criteri atti a garantire il pluralismo interno e la partecipazione delle minoranze a tutti gli organi collegiali nonché alle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, in misura corrispondente alla consistenza delle minoranze medesime;

          g) le norme atte a evitare che un sesso prevalga sull'altro nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia, nonché nelle candidature alle elezioni;

          h) la temporaneità degli incarichi di partito e il numero limitato di mandati nella stessa carica;

          i) l'incompatibilità tra la partecipazione ad organi esecutivi del partito politico e la titolarità di cariche istituzionali e amministrative;

          l) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

          m) le modalità di selezione delle candidature da presentare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione.

      2. Le risorse di cui all'articolo 4 sono ripartite in proporzione tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito politico, in modo da garantire il pluralismo interno nell'accesso alle risorse disponibili.

Art. 6.
(Tutela giurisdizionale dell'iscritto).

      1. È diritto irrinunciabile dell'iscritto a un partito politico ricorrere al giudice per violazioni alle disposizioni della presente legge, dello statuto, di delibere degli organi

 

Pag. 8

collegiali del partito politico o avverso qualunque atto o comportamento che costituisca compressione, limitazione o violazione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione.
      2. Il diritto alla tutela giurisdizionale previsto dal comma 1 non può essere vietato o limitato dallo statuto del partito politico né il suo esercizio può costituire in alcun modo elemento a carico dell'iscritto del medesimo partito tale da limitare o da ostacolare l'esercizio di altre facoltà o diritti di cui è titolare in quanto iscritto.

Art. 7.
(Redazione del bilancio).

      1. Ogni partito politico ha l'obbligo di redigere e di comunicare ai propri iscritti un rendiconto economico, predisposto in base ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che le associazioni riconosciute sono tenute a depositare annualmente presso il registro delle persone giuridiche, istituito ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. È altresì previsto a carico di ogni partito politico un obbligo di pubblicazione del bilancio approvato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 8.
(Norma di rinvio).

      1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.